In seguito alla Rivoluzione del 1989 ed alla caduta del regime dittatoriale di Ceausescu, la Repubblica romena si è impegnata attivamente per riformare il proprio sistema di sicurezza nazionale sulla base di principi democratici. In rapida successione sono stati infatti promulgati diversi provvedimenti normativi, il primo dei quali è stato l’Ordinanza di emergenza n. 181 del 26.3.1990 che ha istituito il Servizio di Intelligence romeno - Serviciul Român de Informatii (S.R.I.) - organo di Stato specializzato e competente nella raccolta delle informazioni riguardanti la sicurezza nazionale. Nello stesso anno il Parlamento promulga la legge n. 39 del 13 dicembre 1990 che istituisce il Servizio di Intelligence Estero - Serviciul de Informatii Externe (S.I.E.) - organo di Stato specializzato nella raccolta delle informazioni estere attinenti la sicurezza nazionale.
Affrontata in tal modo l’emergenza connessa alla mutazione di regime, il processo di democratizzazione del sistema nazionale della sicurezza ha trovato completa attuazione con la promulgazione della legge n. 51/1991 sulla sicurezza nazionale. Tale legge, sorta di legge quadro del sistema, specifica che le attività di intelligence in Romania vengono svolte dall’S.R.I. (Servizio Interno), dal S.I.E (Servizio Esterno) e dall’ S.P.P. (Servizio di Protezione e Vigilanza) - organo di Stato specializzato nell’assicurare la protezione delle personalità romene e delle personalità straniere per il periodo della loro permanenza in Romania - il cui funzionamento ed organizzazione verrà di lì a poco regolamentato dalla legge n. 191 del 1991.
La legge n. 51/1991 fornisce tra l’altro una precisa individuazione della sicurezza nazionale - che è volta all’identificazione, prevenzione e contrasto delle minacce esterne ed interne al Paese (art. 2) - e conferisce (art. 7) precise attribuzioni al Consiglio Supremo di Difesa del Paese (Organismo già istituito con la citata l. n. 39/1990) sia in materia di alta direzione della politica informativa (valuta infatti lo stato della sicurezza nazionale mediante l’analisi dei dati forniti dai Servizi di intelligence e stabilisce i settori di attività e le modalità di valutazione delle informazioni riguardanti la sicurezza nazionale), che in ambito amministrativo (controlla l’applicazione della legge sulla sicurezza nazionale ed approva strutture, organico e regolamenti di funzionamento del S.I.E., dell’S.R.I. e dell’S.P.P.).
La stessa legge n. 51/1991 stabilisce inoltre che sia il Ministero della Difesa che quello dell’Interno e della Giustizia dispongano, nell’ambito delle loro rispettive competenze istituzionali, di dipartimenti di intelligence (art. 9).
Negli anni successivi il sistema si è ulteriormente definito mediante la promulgazione della legge n. 14/1992, che ha stabilito l’organizzazione e il funzionamento dell’attività dell’S.R.I. (abrogando le disposizioni contenute nel decreto n. 181 del 1990) e della legge n. 1/1998, che ha definito l’attività del S.I.E. (abrogando le disposizioni contenute nella legge n. 39/1990).
Nel contesto normativo romeno rivestono inoltre rilievo altre disposizioni normative che riguardano la protezione dei possibili bersagli di attività terroristica. Si segnalano al riguardo: la legge n. 40 del 1990, che regolamenta la struttura e il funzionamento del Ministero dell’Interno, statuendo che tale Dicastero coordini le attività dei propri Dipartimenti al fine di prevenire, neutralizzare ed eliminare il pericolo di attentati terroristici sul territorio nazionale (art. 17); la legge n. 116/1998, che regolamenta l’organizzazione e il funzionamento della Gendarmeria romena, statuendo che anche tale Organismo debba prevenire, neutralizzare ed eliminare il pericolo di attentati terroristici sul territorio nazionale (art. 21). La legge n. 182 del 2002 ha infine stabilito il quadro normativo di riferimento in materia di protezione di informazioni classificate.
Compiti
Ai sensi della vigente legge n. 14 del 1992, l’S.R.I. (la cui esistenza è consacrata anche nella Costituzione della Romania, art. 62, lett. G) è l’organo di Stato specializzato nella raccolta delle informazioni riguardanti la sicurezza nazionale. Esso ha il compito di garantire la sicurezza e la sovranità nazionale, l’indipendenza e l’unità dello Stato romeno, la sua integrità territoriale, la sua democrazia costituzionale, l’esercizio dei diritti umani e delle libertà dei cittadini e di assicurare il perseguimento ed il rafforzamento dei programmi di interazione con Organismi analoghi dei Paesi NATO e dei Paesi membri dell’Unione Europea.
A tal fine l’S.R.I. organizza e svolge attività di raccolta, di verifica e valutazione delle informazioni necessarie alla conoscenza, alla prevenzione ed al contrasto di ogni azione che possa rappresentare una minaccia alla sicurezza nazionale della Romania. L’SRI ha inoltre competenza sulla tutela del segreto di Stato e svolge attività di prevenzione circa la possibile fuga di dati ed informazioni riservate.
Sotto tale profilo svolge anche, su richiesta, preventiva attività informativa di verifica concernente soggetti che, per ragioni del loro servizio, accederanno ad informazioni ed attività recanti carattere di segreto di Stato. Dietro compenso e su richiesta di persone fisiche e giuridiche che operano nel settore privato, offre anche assistenza specifica per la tutela di segreti posseduti da tali operatori privati.
Attraverso le sue unità l’S.R.I. svolge attività informative e tecniche di prevenzione e contrasto del terrorismo e, in caso di azioni terroristiche, effettua anche specifiche attività mirate al ripristino della legalità. Assicura, di concerto con l’S.P.P., la protezione di alte personalità rumene e straniere conformemente alle disposizioni stabilite dal Consiglio Supremo di Difesa Nazionale. All’S.R.I. sono infine assegnati compiti di controspionaggio per contrastare azioni volte ad organizzare e costituire sul territorio della Romania strutture informative che potrebbero nuocere alla sicurezza nazionale.
Struttura organizzativa
Il particolare sforzo del legislatore romeno per assicurare che l’azione istituzionale dell’SRI si svolga secondo la stretta osservanza dei principi democratici è particolarmente rinvenibile nella struttura organizzativa dell’S.R.I.. Il Servizio è infatti diretto da un Consiglio direttivo, organo deliberante, composto dal Direttore del Servizio che ha funzioni di Presidente di tale Consiglio direttivo, dal primo vice del Direttore, dagli altri vice direttori e da capi di alcune unità centrali e territoriali. Tale organo, le cui decisioni vengono assunte a maggioranza (metà più uno dei componenti), si riunisce di regola ogni tre mesi su decisione del Presidente, ma è comunque prevista anche la possibilità che si riunisca ogni qualvolta sia considerato necessario dal Direttore o da 1/3 dei suoi componenti. Alle riunioni del Consiglio possono peraltro essere invitati anche rappresentanti di alcuni ministeri o altri organi della pubblica Amministrazione come anche specialisti appartenenti al Servizio o esterni. La guida operativa dell’S.R.I., a garanzia dell’adempimento delle decisioni assunte dal Consiglio direttivo, compete all’Ufficio Esecutivo di quest’ultimo, di cui è presidente il Direttore del Servizio ed i cui componenti sono inoltre solo i vice Direttori del Servizio. Tale organo, cui è quindi riconducibile la guida effettiva del Servizio, si riunisce 2 volte al mese. Nell’organico dell’S.R.I. sono previste Unità e Divisioni, omologhe alle strutture ministeriali pur se connotate della necessaria specialità connessa all’attività del Servizio.
Di particolare rilievo, sotto il profilo dell’attenzione rivolta al rispetto della più stretta legalità dell’operato del Servizio nel quadro legale di riferimento tratteggiato da Costituzione, leggi e provvedimenti normativi interni al Servizio, è la circostanza che nell’ordinamento del Servizio sia prevista l’esistenza di un’Unità di profilo giuridico preposta alla verifica permanente sia dell’opportunità che della legalità dell’attività del Servizio.
Personale
Il Direttore dell’S.R.I., cui è riconosciuto il rango di ministro, è nominato dalla Camera dei Deputati e dal Senato in seduta comune, su proposta del Presidente della Repubblica della Romania, con un voto del Parlamento che può anche, a richiesta di almeno 1/3 di esso, chiederne la rimozione.
Di particolare interesse è il passaggio che precede il voto del Parlamento, vale a dire la preventiva audizione che il candidato Direttore sostiene avanti la speciale Commissione parlamentare di controllo che, a seguito di tale audizione e prima del voto del Parlamento, presenta una propria relazione. I vice Direttori del Servizio, cui è riconosciuto il rango di sottosegretari, sono quattro e vengono tutti nominati dal Presidente della Repubblica su proposta del Direttore del Servizio.
Il restante personale è composto da quadri militari permanenti e da civili stipendiati, che svolgono compiti operativi ed amministrativi.
Non possono far parte del Servizio Romeno di Informazioni coloro che, avendo fatto parte delle strutture repressive dello Stato totalitario, hanno commesso abusi, nonché gli informatori ed i collaboratori della Securitate, come gli ex attivisti del partito comunista, colpevoli di azioni contro i diritti e le libertà fondamentali dell’uomo.
La selezione, l’inquadramento, l’assegnazione dei gradi, l’avanzamento, il trasferimento, il passaggio nella riserva, la cessione e lo scioglimento del contratto di lavoro si effettuano secondo le leggi, il Regolamento di funzionamento del Servizio Romeno di Informazioni, gli statuti del corpo degli ufficiali e dei sottufficiali ed altre disposizioni legali. La preparazione del personale si realizza attraverso un percorso formativo che utilizza sia strutture didattiche proprie che quelle di istituti di specializzazione del Ministero dell’Interno e del Ministero della Difesa Nazionale.
E' peraltro previsto che gli ufficiali operativi del Servizio Romeno di Informazioni svolgano la loro attività apertamente o sotto copertura, in rapporto alle necessità di conseguire la sicurezza nazionale.
Particolarmente incisive sono poi le misure volte a tutelare la terzietà del personale dipendente, che infatti non può appartenere a nessun partito od organizzazione di carattere politico o segreto e non può essere impiegato per scopi politici. D’altro canto, è fatto espresso divieto all’SRI di promuovere o ledere interessi dei partiti politici o persone fisiche o giuridiche, tranne naturalmente che queste non pongano in essere azioni in contrasto con la sicurezza nazionale.
Controllo parlamentare
L’S.R.I. è direttamente responsabile di fronte al Parlamento essendo la sua attività, come quella del S.I.E., subordinata al controllo parlamentare che si esercita tramite apposita Commissione permanente composta da rappresentanti di Camera e Senato (7 deputati e 2 senatori).
Annualmente, infatti, o quando il Parlamento lo richieda, il Direttore dell’S.R.I. presenta al Parlamento rapporti riguardanti l’adempimento dei compiti istituzionali assegnati al Servizio.
Tale Commissione parlamentare permanente, che esercita il suo mandato per la durata della legislazione in cui è stata costituita, è stata istituita per la prima volta il 23.6.1993.
Nell’esercizio delle proprie attribuzioni legali, tale Commissione può sollecitare all’SRI relazioni, informazioni e può audire persone in relazione alle problematiche analizzate; è anche autorizzata a verificare se le attività dell’S.R.I. siano svolte nel rispetto della Costituzione e delle altre leggi, esaminando anche i casi in cui vengono segnalate violazioni normative. Tale Commissione controlla inoltre il modo in cui sono stati utilizzati i finanziamenti destinati all’S.R.I..
Il Coordinamento ed i rapporti di cooperazione
Centrale nel sistema di sicurezza nazionale romeno è il ruolo del Consiglio Supremo di Difesa Nazionale, cui è infatti tra l’altro delegato il coordinamento e l’organizzazione dell’attività dell’S.R.I.. Tale Organo analizza infatti i dati e le informazioni ottenute e valuta lo stato della sicurezza nazionale. In tale quadro di riferimento emette perciò le principali direttive riguardanti gli obiettivi da perseguire nel contesto del sistema nazionale di sicurezza, l’utilizzazione delle informazioni riguardanti la sicurezza nazionale, nonché le relazioni tra i produttori e gli utilizzatori delle informazioni riguardanti la sicurezza nazionale; a tale Organo compete inoltre l’emanazione di direttive quadro riguardanti le strutture interne ed i meccanismi di funzionamento del Servizio. Approva infine le spese operative destinate alla sicurezza nazionale.
Per quanto attiene invece ai rapporti di collaborazione, ai sensi della legge n. 14.1992 e nell’adempimento delle proprie funzioni, l’S.R.I. ha rapporti di collaborazione con il Servizio di Informazioni Estere (S.I.E.), con il Servizio di Protezione e Vigilanza (S.P.P.), con il Ministero della Difesa Nazionale, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Giustizia, il Ministero per il Pubblico, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero dell’Economia e della Finanza, con la Direzione Generale delle Dogane ed altri organi dell’Amministrazione pubblica. Con l’approvazione del Consiglio Supremo della Difesa Nazionale, l’S.R.I. può inoltre avere rapporti di collaborazione con organismi similari all’estero.
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